Emendamento DDL Pecorella
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Alla II^ Commissione permanente (Giustizia)
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna al querelante. ([A.C. 881]http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0027640.pdf)
PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ART. 1
Il comma 1, è eliminato. Al comma 2, lettera b) l’espressione “Per i siti informatici” è sostituita con “Per i giornali, periodici o agenzie di stampa di cui all’art. 10 bis..”. Al comma 2, lettera d) l’espressione “per quanto riguarda i siti informatici” è sostituita con “Per i giornali, periodici o agenzie di stampa di cui all’art. 10 bis..”. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2bis: «Dopo l’art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è inserito il seguente: Art. 10-bis. (Giornali, periodici e agenzie di stampa on-line) 1. La presente legge si applica altresì ad ogni giornale, periodico o agenzia di stampa diffuso a mezzo internet purché esso sia prodotto nell’esercizio di un’impresa editoriale. 2. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge i contenuti diffusi al pubblico, a mezzo internet, al di fuori dell’esercizio di un’impresa editoriale anche laddove essi siano prodotti nell’ambito di un’attività lucrativa o comunque suscettibile di produrre un vantaggio economico diretto o indiretto per l’autore della pubblicazione. 3. Gli intermediari della comunicazione che esercitino una delle attività di cui agli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 non costituiscono, in relazione ai contenuti pubblicati dai propri utenti, imprese editoriali ai fini della presente legge.
